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Ordinanza — n. 24850/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for baseball bat carrying as it requires immediate justification at the time of offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24850/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a post-hoc justification of carrying a baseball bat outside her home, but the court found this insufficient because the justification must be expressed immediately upon the act. The court ruled that allowing retrospective justifications would frustrate the legislative intent to strictly limit the carrying of potentially violent instruments.

Regesto Legislator

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I. n. 110 del 1975; art. 4: A 'justified reason' for carrying a prohibited instrument must be expressed at the time of the act and refer to actual circumstances, not a hypothetical or post-hoc cause.

Parole chiave

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justified reason requirement carrying prohibited instrument immediate justification retroactive defense public safety restriction verdetto di colpevolezza proporzionalità della pena principio in dubio pro reo

Disposizioni normative citate

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I. n. 110 del 1975
art. 4
art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4696 del 14.01.1999, Rv. 213023, Zagaria
Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Rv. 256007 Carrara
213023, Zagaria, e la più recente Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Rv. 256007 Carrara).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALO ELISABETTA nato a PRATO il 16/06/1966 avverso la sentenza del 12/04/2018 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diriitto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso proposto nell'interesse di Elisabetta Calò, relative alla sussistenza di un giustificato motivo del porto fuori dell'abitazione della mazza da baseball per la quale la suddetta risulta essere stata condannata dal Tribunale di Prato in composizione monocratica, non sono consentite in quanto invitano ad una rivalutazione di elementi fattuali, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal suddetto Tribunale e manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (secondo cui "giustificato motivo", rilevante ai sensi della I. n. 110 del 1975, art. 4, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso nell'immediatezza, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di un'immediata verifica da parte dei verbalizzanti, atteso che, diversamente opinandosi, qualsivoglia condotta di porto vietato di strumento atto ad offendere potrebbe trovare giustificazione in una causa astrattamente collegata con esso, ma non effettiva al momento della consumazione del comportamento vietato, così frustrandosi la ratio legis, mirante a restringere, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza per le persone e le cose, il più possibile il porto di strumenti e oggetti potenzialmente adoperabili per commettere atti di intimidazione e di violenza: si vedano Sez. 1, n. 4696 del 14.01.1999, Rv. 213023, Zagaria, e la più recente Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Rv. 256007 Carrara).

La sentenza impugnata, invero, valorizza il fatto che l'imputata veniva sorpresa con in mano la mazza da baseball dalle forze dell'ordine, che erano costrette a sottrargliela con la forza, e riferiva nell'immediato alle stesse di volerla rompere in testa al suo ex marito, aggiungendo solo successivamente che la teneva fissa in auto per difesa. Rileva detta sentenza che tale giustificazione non appare certamente idonea ad integrare il "giustificato motivo" richiesto dalla norma per escludere la punibilità ed anzi conferma la destinazione all'offesa personale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12