Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to late submission and lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeals filed by Lombardo and Giordano inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The defense for Marianna Giordano was rejected because it was submitted outside the statutory deadline, while Lombardo's arguments were deemed merely repetitive of issues already thoroughly examined and dismissed by the lower court. Consequently, the appeals were rejected without merit, and the appellants were condemned to bear the financial consequences of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals must be filed within the prescribed term and contain new arguments; those submitted late or merely reproducing existing content are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOMBARDO GAETANO nato a PALERMO il 05/10/1989 GIORDANO MARIANNA nato a PALERMO il 09/01/1993 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Preliminarmente va dato atto che è pervenuta in data odierna memoria difensiva nell'interesse di Marianna Giordano, di cui non può tenersi conto in quanto presentata fuori termine. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di Marianna Giordano, in cui si deduce vizio di motivazione della sentenza laddove deduce dalle dichiarazioni e dal comportamento della Giordano all'atto della perquisizione la sua consapevole partecipazione psichica e materiale all'illecita detenzione dell'arma e non argomenta sulla ricettazione in concorso, trascurando che al più si sarebbe trattato di una connivenza non punibile, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare pag. 4, in cui si evidenzia come dal verbale di arresto risulti che la Giordano ebbe a tergiversare a fronte della richiesta dei carabinieri di operare una perquisizione, obiettando che prima avrebbe atteso l'arrivo del marito e poi confabulando per telefono con lo stesso, in particolare sussurrando la frase "sempre là è..., si, si, sempre là è", e, una volta rinvenuta l'arma, ebbe ad. esclamare rivolta al carabiniere Grimaudo "brava, brava, trovasti il mongolino d'oro, arrusa", «con ciò ampiamente dimostrando che fosse ben consapevole del tutto e che sperasse che non si pervenisse al ritrovamento dell'arma medesima»).
Considerato che l'unico motivo del ricorso di Gaetano Lombardo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che andavano riconosciute in ragione della confessione dell'imputato, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, in cui si evidenzia l'indubbia gravità del fatto, certamente prodromico rispetto alla consumazione di ancor più gravi delitti, e la non decisività di una confessione del tutto strumentale perché intervenuta a seguito di sorpresa nella flagranza di reato e tendente tra l'altro a tutelare la compagna).
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2022, Il Consigliere este