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Ordinanza — n. 24847/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as mere factual complaints regarding prison conditions and work environment suitability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24847/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Shabani Jurgen inadmissible, ruling that his complaints regarding prison conditions and work environment were mere factual grievances. The court noted that the Tribunal of Surveillance had already properly evaluated these issues, finding the work environment unsuitable due to the presence of other detainees and the applicant's high social danger. Consequently, the appeal was rejected because the cited errors did not constitute valid legal grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 47 I. n. 354 del 1975; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on mere factual complaints or reiteration of already examined errors are inadmissible in proceedings of legality.

Parole chiave

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proceedings of legality mere factual complaints reiteration of errors inadmissible appeal social danger assessment attitudine all'integrazione lavoro del detenuto misure d'integrazione professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 47 I. n. 354 del 1975
SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Shabani Jurgen, relative alla violazione dell'art. 47 I.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHABANI JURGEN nato il 13/09/1976 avverso l'ordinanza del 08/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Shabani Jurgen, relative alla violazione dell'art. 47 I. n. 354 del 1975 e al vizio di motivazione da parte dell'ordinanza impugnata - che non avrebbe valutato le risultanze dell'osservazione penitenziaria relativa al suddetto dal 5.10.17 ma solo dal 26.1.20, dal suo ingresso nell'ultimo istituto di restrizione, quindi la sua partecipazione attiva al percorso di rieducazione già da tale data tanto da essergli riconosciuta la liberazione anticipata per tutto il periodo, e non avrebbe considerato che la presenza nel luogo, ove il condannato avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, di altri detenuti sia indicativa dell'idoneità di quell'ambiente al recupero sociale - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Firenze. Nel provvedimento impugnato, invero, si evidenzia come: - il titolare del Consorzio Sociale Bazzanese disponibile all'assunzione del condannato, Valter Lazzerini, risulti segnalato per numerosi reati; - sussista inidoneità ambientale del posto di lavoro indicato per la presenza di soggetti gravati da precedenti di polizia e sottoposti a misure cautelari; - Shabani abbia riportato plu -ime condanne per importazione e detenzione illecita di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti; - data l'epoca non remota dell'ultima condotta, debbano ritenersi sussistenti un livello elevato di pericolosità sociale e un rischio di ripresa di collegamenti col narcotraffico tali da non poter essere scongiurato dalla misura alternativa richiesta di massima estensione dell'affidamento n prova al servizio sociale; - sussista la necessità di dare avvio ad un percorsc trattamentale che consenta una più compiuta osservazione del detenuto con proiezioni graduali verso l'esterno, secondo i principi di gradualità e progressione dei benefici penitenziari.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2022„ Il Consigliere estensore