Ordinanza — n. 24845/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTOLO ANTONINO nato a PALERMO il 03/01/1946 avverso l'ordinanza del 14/10/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso, relative alla violazione degli artt. 35-bis I. n. 354 del 1975 e 666, comma 2, in relazione agli artt. 24, 27 e 111 Cost., e al vizio di motivazione, non si confrontano, incorrendo nella aspecificità, con le argomentazioni dell'ordinanza emessa nei confronti d Antonio Rotolo dal Magistrato di sorveglianza di Milano.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24845/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Difficoltà di deambulazione neppure documentata, in violazione del principio di autosufficienza, in questa sede, in cui la difesa si limita ad insistere sul fatto che nella specie il detenuto voleva essere messo in condizione di fare la spesa, essendo, quindi, in gioco la sua alimentazione quotidiana e dunque il diritto alla salute. E sul fatto che la decisione, contenendo una valutazione di merito, avrebbe dovuto essere presa nel contraddittorio delle parti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTOLO ANTONINO nato a PALERMO il 03/01/1946 avverso l'ordinanza del 14/10/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso, relative alla violazione degli artt. 35-bis I. n. 354 del 1975 e 666, comma 2, in relazione agli artt. 24, 27 e 111 Cost., e al vizio di motivazione, non si confrontano, incorrendo nella aspecificità, con le argomentazioni dell'ordinanza emessa nei confronti d Antonio Rotolo dal Magistrato di sorveglianza di Milano.
Se è vero che nel provvedimento impugnato, rilevato che la mancata effettuazione di una fotocopia dell'elenco dei prodotti nel modello 72 non integra di per sé una lesione di diritti soggettivi, si dichiara l'inammissibilità del reclamo, è anche vero che nel dispositivo del provvedimento si delega la Direzione della Casa circondariale a «verificare, comunque, se sia possibile rilasciare una fotocopia del predetto modello al detenuto nell'ipotesi in cui effettivamente sussistano difficoltà di deambulazione dello stesso, e compatibilmente con quanto disposto nei regolamenti».
Difficoltà di deambulazione neppure documentata, in violazione del principio di autosufficienza, in questa sede, in cui la difesa si limita ad insistere sul fatto che nella specie il detenuto voleva essere messo in condizione di fare la spesa, essendo, quindi, in gioco la sua alimentazione quotidiana e dunque il diritto alla salute. E sul fatto che la decisione, contenendo una valutazione di merito, avrebbe dovuto essere presa nel contraddittorio delle parti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2022, Il Consigliere estensore Il P/es