Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24844/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24844/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24844/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOBLEA FRANCESCO nato a COSENZA il 23/03/1993 avverso l'ordinanza del 08/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso che lamentano violazione dell'art. 16-nonies d.l. 8/91 e vizio di motivazione da parte dell'ordinanza impugnata (che non avrebbe valutato che a) le più gravi violazioni del programma di protezione si sarebbero concentrate nel 2018, b) successivamente al 2020 il condannato avrebbe manifestato un comportamento diametralmente opposto mostrando adesione ad un regolare stile di vita nell'ambiente murario, c) la mancata fruizione dei permessi premio sarebbe derivata da cause di forza maggiore, d) un dato positivo è costituito dalla recente proroga del programma di protezione) non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24844/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
prestazioni assicurative correnti continuazione delle prestazioni d'invalidità copertura del minimo vitale condizioni di vita protezione provvisoria proroga della misura terapeutica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOBLEA FRANCESCO nato a COSENZA il 23/03/1993 avverso l'ordinanza del 08/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso che lamentano violazione dell'art. 16-nonies d.l. 8/91 e vizio di motivazione da parte dell'ordinanza impugnata (che non avrebbe valutato che a) le più gravi violazioni del programma di protezione si sarebbero concentrate nel 2018, b) successivamente al 2020 il condannato avrebbe manifestato un comportamento diametralmente opposto mostrando adesione ad un regolare stile di vita nell'ambiente murario, c) la mancata fruizione dei permessi premio sarebbe derivata da cause di forza maggiore, d) un dato positivo è costituito dalla recente proroga del programma di protezione) non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Roma. Invero, nel provvedimento impugnato si evidenzia che': - pur a fronte della positività della collaborazione resa da Francesco Noblea, sintomatica della rescissione dei legami con il contesto di provenienza, non sussistono le condizioni per concedere la misura alternativa della detenzione domiciliare; - nel caso in esame la condotta di Noblea risulta improntata fino ad epoca recente a spirito trasgressivo e mancata adesione ad un regolare stile di vita in ambiente sia murario sia extramurario, circostanza sintomatica della assenza di consapevole volontà di percorrere la strada della risocializzazione correlata alla prestata collaborazione; - in particolare numerose e reiterate, sin dal 2018, sono state le violazioni del programma di protezione in ambiente extra-murario, le infrazioni disciplinari nei diversi Istituti, e in genere gli atteggiamenti di contestazione e prevaricazione nei confronti dell'Autorità penitenziaria e finanche del Tribunale nel corso di un'udienza; - dall'articolata osservazione trattamentale emerge che Noblea è un soggetto incapace di gestire momenti di insoddisfazione e frustrazione e, solo da gennaio 2021, appare aver avviato un percorso di riflessione e di accettazione della propria condizione, svolgendo un lavoro; - in linea con quanto già rilevato con precedente provvedimento, la fragilità della personalità del condannato e la sua tendenza alla ribellione appena bilanciata da un impegno alla riflessione, congiuntamente alla complessità di un percorso di revisione oggi assolutamente embrionale ed in vista del lungo fine pena, rendono impraticabile qualunque prognosi in punto di restituzione sociale, escludendo, allo stato, che Noblea possa percorrere la strada della espiazione della pena in regime extra-murario.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 m