Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant failed to use mandatory defense counsel after the 2017 law change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was filed by the defendant personally after August 3, 2017. Following the enactment of Law No. 103/2017, personal appeals by accused persons are prohibited, requiring representation by special defense counsel. The court ruled that the lack of such counsel rendered the filing void and ordered the defendant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, of the Code of Criminal Procedure; After the entry into force of Law No. 103/2017, appeals by the accused must be signed by special defense counsel, and personal filing renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOETTCHER ALEXANDER DAVID GIULIO nato il 04/12/1984 avverso l'ordinanza del 15/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Alexander David Giulio Boettcher ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano con cui era rigettata l'istanza di concessione di liberazione anticipata formulata nell'interesse del suddetto. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; M, 7Y1tZe Mela FIR Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2022, Il Consigliere estensore Il yfeside t