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Ordinanza — n. 24834/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant ordered to pay costs and fine under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24834/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant formally withdrew the lawsuit on May 2, 2022. The appellant, Rezende Renata Lourdes, had previously challenged a first-instance judgment from the Tribunal of Ivrea, but her withdrawal rendered the appeal procedurally void. Consequently, the court ordered the appellant to bear the litigation costs and pay a fine of five hundred euros to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 591, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal withdrawn by the appellant is inadmissible, resulting in a judgment declaring the appeal void and ordering the appellant to pay the costs and a fine.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal inadmissibility of appeal litigation costs award criminal procedure code state treasury fine condono delle spese procedurali rinuncia alle prestazioni d'assicurazione abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 591, lett. d) c.p.p.
Tale rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REZENDE RENATA LOURDES natc01 20/08/1980 avverso la sentenza del 13/04/2021 del TRIBUNALE di IVREAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che è intervenuta rinuncia al ricorso per cassazione di Rezende Renata Lourdes datata 2 maggio 2022, con firma autenticata dal difensore della suddetta. Tale rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in cinquecento euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2022.