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Ordinanza — n. 24833/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls conviction for illegal possession of a gun magazine due to statute of limitations expiration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24833/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for Mario Di Liberto regarding the illegal possession of a firearm magazine. The defense argued for leniency, but the core issue was the legal classification of the magazine under post-2015 legislation. The court determined that since the magazine is no longer considered a 'part of a firearm' for criminal liability without a reporting obligation, the charge was merely a contravention that had expired by the statute of limitations.

Regesto Legislator

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Art. 697 cod. pen.; Art. 158 c.p.p.: The possession of a gun magazine, no longer qualifying as a 'part of a firearm' for criminal liability absent a reporting obligation, constitutes a contravention extinguished by the statute of limitations.

Parole chiave

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statute of limitations firearm magazine contravention criminal liability reporting obligation Corte di Cassazione prescrizione violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 697 cod. pen.
Rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la detenzione di un caricatore di arma comune da sparo integra al più la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 697 cod. pen., ma non quella delittuosa contestata (ex plurimis Sez.
Art. 158 c.p.p.
Law 17 April 2015 n. 43
D.L. 18 February 2015 n. 7
R.D. 18 June 1931 n. 773
art. 697 cod. pen
Rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la detenzione di un caricatore di arma comune da sparo integra al più la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 697 cod. pen., ma non quella delittuosa contestata (ex plurimis Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3116 del 02/09/2017
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI LIBERTO MARIO nato a ROMA il 05/03/1982 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; t/ Il Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che nel caso in esame è contestata la detenzione illegale di caricatore di arma comune da sparo ex artt. 2 e 7 I. n. 895 del 1967. Considerato, altresì, che le censure difensive di cui al ricorso nell'interesse di Di Liberto, seppure relative al solo mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, riprese poi con la memoria difensiva depositata per l'odierna udienza, possono ritenersi attinenti comunque alla responsabilità dell'imputato in ordine al fatto per cui si procede.

Rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la detenzione di un caricatore di arma comune da sparo integra al più la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 697 cod. pen., ma non quella delittuosa contestata (ex plurimis Sez. 1, n. 3116 del CI9/02/2017-dep. 2018, D'Addio, Rv. 272057, secondo cui a seguito dell'entrata in vigore della legge 17 aprile 2015 n. 43, di conversione, con modificazioni, del dl. 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, che ha modificato l'art. 38 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e l'art. 697 cod. pen., i caricatori per arma comune da sparo non sono più qualificabili come "parti di arma" e sono soggetti ad obbligo di denuncia solo se risultano destinati a contenere, rispettivamente, più di cinque colpi per le armi lunghe e più di quindici colpi per le armi corte, con la conseguenza che la loro detenzione è punita come contravvenzione, secondo il disposto di cui all'art. 697 cod. pen., solo nel caso di omissione della denunzia, non essendo più prevista dalla legge come reato ove non ricorre detto obbligo).

Ritenuto che, pertanto, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato, come qualificato, estinto per prescrizione (in data 25 febbraio 2021, non risultando essere intervenute cause di sospensione). P.Q.M1. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il real:o, qualificato ai sensi dell'art. 697 cod. pen., è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 12 magg