Criminal appeal dismissed for vague grounds and failure to cite specific statutory provisions regarding liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cristian Salerno inadmissible due to vague grounds and failure to cite specific statutory provisions. Salerno argued the lower court erred in applying Article 192 of the Code of Criminal Procedure regarding liability under Article 75 of D.Lgs. 159/2011, but the court found his complaints merely reproduced issues already adequately reviewed by the Court of Appeal of Palermo. Consequently, the appeal was rejected, and Salerno was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 c.p.p.; Art. 75 comma 2 D.Lgs. 159/2011: An appeal must clearly specify the grounds of objection and cite the specific provisions of law violated; vague complaints that merely reproduce issues already decided by the lower court result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALERNO CRISTIAN nato a PALERMO il 10/02/1995 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che i motivi di ricorso, in cui ci si duole del vizio di motivazione e dell'errata applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non indicano chiaramente i capi o punti della sentenza oggetto di impugnazione e, pure a volerli ritenere, come sembrerebbe emergere dal secondo, riferiti alla responsabilità di Cristian Salerno in ordine ai fatti di cui all'art. 75, comma 2, d.
Igs. n. 159 del 2011, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di appello di Palermo (in cui, nell'ultima pagina, si evidenzia come le circostanze addotte dal ricorrente in ordine al preteso manc:ato funzionamento del citofono e all'apposizione di un biglietto recante il numero di telefono con cui contattare lo stesso non soltanto siano rimaste prive di qualsivoglia riscontro probatorio, ma siano altresì smentite dalle annotazioni di P.g. in atti, da cui risulta che il citofono era perfettamente funzionante e che addirittura in data 26 aprile 2019 la P.g. ha ripetutamente suonato il campanello della porta di ingresso dell'appartamento di Salerno senza ottenere alcuna risposta).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2022