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Ordinanza — n. 24831/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic factual complaints lacking specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24831/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to consider facts regarding drug acquisition as mitigating circumstances under specific penal codes. The court rejected these claims as mere factual complaints that were too generic, unattached to the current proceedings, and violated the principle of self-sufficiency in legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 393 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints without specific legal arguments or attached evidence are inadmissible as they violate the principle of self-sufficiency and fail to meet the requirements for admissibility in cassation proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints self-sufficiency principle cassation procedure generic arguments procedural costs drug acquisition facts requisiti di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 393 c.p.p.
Art. 192 c.p.
Art. 62-bis c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINELLI FABIO nato a PALERMO il 13/06/1986 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso, in cui ci si duole del vizio di motivazione anche come travisamento in relazione agli artt. 192 e 62 bis cod. pen., e in particolare si rileva che non è stato considerato che la violazione delle prescrizioni imposte col decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione avveniva per l'acquisto di stupefacenti come dedotto in altro procedimento, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono assolutamente aspecifiche, oltre che generiche e in violazione del principio di autosufficienza, in quanto non solo fanno leva su dichiarazioni rese in altro procedimento penale e non allegate al ricorso, ma non si confrontano se non per contestarle genericamente, con le argomentazioni della sentenza impugnata, laddove, con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, evidenziano - a pag. 3 - che «difettano[...]situazioni e circostanze, che, in ultima analisi, incidono sensibilmente sull'apprezzamento della qualità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato[...]».

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2022