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Ordinanza — n. 24827/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to invoke mitigating circumstances at first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24827/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Mohamed Refaaj Abdelaziz Kamal inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant contested the refusal of generic mitigating circumstances, arguing for a factual re-evaluation, but the court found the appeal infounded. The court ruled that since these circumstances were not invoked before the Judge of Peace, the appeal lacks procedural standing under Article 133 of the Criminal Code.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the non-granting of mitigating circumstances is inadmissible if such circumstances were not invoked in the first instance proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal mitigating circumstances first instance invocation procedural standing generic mitigation Criminal Procedure Code costs award condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED REFAAJ ABDELAZIZ KAMAL (CUI 03B66T6) nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 21/09/2021 del GIUDICE DI PACE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse di Mohamed Refaaj Abdelaziz Kamal, alias come in atti, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre a sollecitare una non consentita rivalutazione di elementi fattuali, è manifestamente infondato, perché il riconoscimento di dette circostanze non era stato invocato nelle conclusioni rese dinanzi al Giudice di pace di Como che ne ha escluso la concessione, dopo avere evidenziato la non breve permanenza dell'imputato sul territorio italiano e comunque richiamato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2022.