Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24826/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24826/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24826/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato 1'8 maggio 2021. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24826/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con provvedimento del 13 maggio 2021, è stata riqualificata ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l'impugnazione proposta da Sciacca come ricorso per cassazione e sono stati trasmessi gli atti alla Corte di cassazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
ricongiungimento familiare differito attitudine all'integrazione scarcerazione assistenza riabilitativa reintegrazione della cittadinanza ricollocamento in un istituto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIACCA DARIO nato a PALERMO il 05/03/1977 avverso l'ordinanza del 10/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAI dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; RITENUTO IN F,ATTO 1. Dario Sciacca impugna l'ordinanza del 10 febbraio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Catania, che ha rigettato l'opposizione ex art. 69 bis legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 17 settembre 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Siracusa aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata, con riferimento ai semestri di cui al periodo ricompreso tra il 9 agosto 2019 e 1'8 agosto 2020.

2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato.

3. Con provvedimento del 13 maggio 2021, è stata riqualificata ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l'impugnazione proposta da Sciacca come ricorso per cassazione e sono stati trasmessi gli atti alla Corte di cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato 1'8 maggio 2021. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissilDilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 1;1/4, vorj. spese processuali e eyenzr~ della somma di tremila eJETa Cassa delle ammende. C