Cassation appeal dismissed because the lawyer filing it was not authorized to practice before the Supreme Court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed by a defense attorney lacking authorization to practice before the Supreme Court. The appellant, Roberto Mirabella, sought acquittal for a harassment charge, but the procedural defect lay with the unqualified legal representative. Consequently, the court rejected the merits of the case and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed by a defense attorney not authorized to practice before the Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRABELLA ROBERTO nato a RAGUSA il 02/11/1979 avverso la sentenza del 06/05/2021 del TRIBUNALE di UDINEi dato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
RITENUTO IN FATTO
1. Roberto Mirabella impugna la sentenza del Tribunale di Udine del 6 maggio 2021, con la quale è stato condannato alla pena di euro 300,00 di ammenda, in ordine al reato di molestia o disturbo alle persone, ai sensi dell'art.660 cod. pen., commesso il 16 e 17 agosto 2017 in Tricesimo ai danni di Sara Patrizia Sigismondi.
2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste o il minimo della pena, con i benefici di legge.
3. E' stato riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l'atto di appello proposto da Mirabella come ricorso per cassazione, evidenziandosi che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetti alla Corte di cassazione, alla quale sono stati trasmessi gli atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte rileva il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di cassazione e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle p voiu spese processuali e trzeugmezundella somma di tremila euro la Cassa delle ammende. Pr (2 Così deciso