Ordinanza — n. 24816/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALetizia Ninino ricorre impugna la sentenza del Tribunale di Trieste del 12 aprile 2021, con la quale è stata condannata alla pena di euro 300,00 di ammenda, in ordine al reato di molestia o disturbo alle persone, ai sensi dell'art.660 cod. pen., commesso il 25 gennaio, il 10,, 15 e 25 febbraio 2017 ai danni di Elena Marsi. La ricorrente lamenta l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, chiedendo l'assoluzione, l'applicazione dell'art. 131 bis cod. peri, e il minimo della pena, con tutti i benefici di legge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 589 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24816/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3 numero 26477 del 30/04/2007) nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 500,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NININO LETIZIA natck,a UDINE il 29/10/1967 avverso la sentenza del 12/04/2021 del TRIBUNALE di TRIESTEdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
RITENUTO IN FATTO
1. Letizia Ninino ricorre impugna la sentenza del Tribunale di Trieste del 12 aprile 2021, con la quale è stata condannata alla pena di euro 300,00 di ammenda, in ordine al reato di molestia o disturbo alle persone, ai sensi dell'art.660 cod. pen., commesso il 25 gennaio, il 10,, 15 e 25 febbraio 2017 ai danni di Elena Marsi. La ricorrente lamenta l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, chiedendo l'assoluzione, l'applicazione dell'art. 131 bis cod. peri, e il minimo della pena, con tutti i benefici di legge.
2. E' stato riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l'atto di appello proposto da Ninino come ricorso per cassazione, evidenziandosi che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetti alla Corte di cassazione, alla quale sono stati trasmessi gli atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con apposita comunicazione la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione. La Corte, preso atto della rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen., dichiara il ricorso inammissibile.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3 numero 26477 del 30/04/2007) nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 500,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e gítmE2~10 della somma di cinquecento euri ~1a ›.-1".?-±1-" —C assa delle ammende. Così dec