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Ordinanza — n. 24815/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of evidence for arson conviction due to missing forensic analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24815/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision lacked substantive flaws requiring review. The appellant argued that a missing anthropometric expert report prevented a certain identification of the arsonist, while the court noted strong evidence from surveillance footage and recovered items. The court held that such evidentiary disagreements constitute mere complaints rather than valid legal grounds for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 606 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals in Italian criminal procedure are inadmissible when they merely express disagreement with factual findings or propose alternative interpretations of evidence without demonstrating a substantive violation of law or logical incoherence in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual findings review evidence sufficiency standard arson conviction appeal cassation procedural limits incendio colposo danni da incendio deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 606 cod. proc. pen.
Va evidenziato, invero, come le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle emergenze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 606 cod. proc. pen
Va evidenziato, invero, come le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle emergenze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAPODI GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 04/08/1975 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Giuseppe Marrapodi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria dell'8 luglio 2021, che ha confermato la sentenza resa il 24 novembre 2020 dal Tribunale di Reggio Calabria all'esito di giudizio abbreviato, in ordine al reato di danneggiamento seguito da incendio, ai sensi dell'art. 424, secondo comma, cod. pen., perché il 28 ottobre 2020 in Reggio Calabria, allo scopo di danneggiarla, aveva appiccato il fuoco all'autovettura di proprietà di Pasquale Marcianò e di Leila Lahami, cui era seguito un incendio.

2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso dli considerare che non vi era prova certa del fatto che l'imputato fosse il responsabile dell'atto incendiario. Secondo il ricorrente, infatti, la Corte di appello avrebbe dovuto disporre una perizia antropometrica, al fine di accertare se il soggetto immortalato dalle immagini di sorveglianza fosse o meno l'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sempre in premessa, va ricordato che la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso non sia consentito in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto. Va evidenziato, invero, come le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle emergenze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente non tiene conto della ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte territoriale, secondo la quale l'imputato era stato riconosciuto dalla visione delle telecamere dalle parti offese, della cui attendibilità non si aveva alcuna ragione a dubitare, anche considerando che l'autenticità delle loro dichiarazioni non era stata contestata nell'atto di appello.

Il giudice di merito, inoltre, ha evidenziato che nell'abitazione dell'imputato erano stati invenuti abiti e calzature identici a quelli indossati dal soggetto raffigurato nelle immagini e quasi tutti gli strumenti adoperati per compiere l'azione delinquenziale. La Corte di appello, infine, ha ritenuto non credibile la versione difensiva dell'imputato, secondo la quale l'autore del danneggiamento sarebbe un altro soggetto non identificato animato da intenti riconducibili alla sfera passionale, in quanto deduzione del tutto generica e priva di riscontro alcuno.

D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione al reato in esame. I giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a Marrapodi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle r-tiv spese processuali e titzersansecita della somma di tremila