Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to late objection to procedural nullity in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant failed to raise a procedural nullity regarding service of process during the second instance trial. The lower court had served documents to the defendant's lawyer instead of the elected domicile, creating a defect under the Code of Criminal Procedure. Since this defect was not objected to before the final judgment, it was legally cured, and the defendant is now liable for court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 8-bis; Art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.: A defect in service of process to a defense attorney constitutes a relative nullity that can be cured if not raised within the statutory time limits of the second instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUREU TOMAS (CUI 01EW9PQ) nato il 06/03/1967 avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
RITENUTO IN FATTO
1. Tomas Sureu ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 26 aprile 2021, che ha confermato la sentenza resa in data 1 aprile 2019 dal Tribunale di Verona all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché, espulso dal territorio dello Stato con decreto del Prefetto di Milano del 18 settembre 2013 (con accompagnamento alla frontiera il 3 ottobre 2013), 1'8 ottobre 2016 aveva fatto rientro in Italia (nella specie, a Verona), senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno.
2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 157, comma 8-bis, 161, comma 4, 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., perché la Corte 1:erritoriale avrebbe erroneamente disposto le notifiche degli atti processuali ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. quando il legislatore ha previsto che, nel caso di impossibilità di notifica presso il domicilio eletto dall'imputato, si debba procedere ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. La notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771). Nel caso in esame, pertanto, la nullità che si è verificata è di ordine generale riconducibile nello schema dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e, in quanto di tipo intermedio, a differenza delle nullità assolute di cui all'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., può essere eccepita o rilevata non oltre il limite temporale stabilito dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. ed è suscettibile di sanatoria ai sensi degli artt. 183 e 184 cod. proc. pen. La mancata deduzione del vizio nel giudizio di secondo grado, quindi, ha determinato la sanatoria del vizio.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle Vi1/4, ft v, spese processuali e létI caaA della somma di tremila eur - Ila Cassa delle ammen