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Ordinanza — n. 24806/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the petitioner personally filed it after the 2017 law requiring counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24806/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible de plano because the petitioner personally filed it after August 3, 2017. Following the 2017 law reform, personal appeals must be signed by registered defense counsel to avoid inadmissibility. Consequently, the Court ordered the petitioner to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by a convicted person after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible unless signed by a registered defense counsel.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility Law 103/2017 reform registered defense counsel requirement de plano dismissal court costs and fine infrazione privilegiata persecuzione dei Tamil inverosimiglianza delle persecuzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdoti:o dalla medesima legge n.
Law No. 103/2017
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IFTIMIE PICTOR nato il 08/02/1976 avverso l'ordinanza del 12/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; f udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; RITENUTO IN IFATTO 1. Pictor Iftimie ricorre avverso l'ordinanza del 12 ottobre 2021 del Tribunale di sorveglianza di Brescia, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento alla pena di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano N. SIEP 2021/381.

2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, insistendo per l'accoglimento della richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 26 ottobre 2021. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdoti:o dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paiamento delle spese processuali e M-4.Ler-sa-wpan.a della somma di tremila euro *"."-: Cassa delle ammende. Così