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Ordinanza — n. 24800/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24800/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24800/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Stefano Campani ricorre avverso l'ordinanza del 17 settembre 2021 del Tribunale di Genova che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: al reato giudicato dal Tribunale di Genova con sentenza del 19 maggio 2016, definitiva il 7 giugno 2016;

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24800/2022 — snpen · Corte di Cassazione: al reato giudicato dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 6 dicembre 2017, definitiva il 21 gennaio 2018.

Parole chiave

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criminalità persistente reiterazione di reati penali sospensione di pena infrazioni uniche e continuate principio della continuità abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Stefano Campani ricorre avverso l'ordinanza del 17 settembre 2021 del Tribunale di Genova che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANI STEFANO nato a GENOVA il 14/03/1972 avverso l'ordinanza del 17/09/2021 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Stefano Campani ricorre avverso l'ordinanza del 17 settembre 2021 del Tribunale di Genova che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:

1) al reato giudicato dal Tribunale di Genova con sentenza del 19 maggio 2016, definitiva il 7 giugno 2016;

2) al reato giudicato dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 6 dicembre 2017, definitiva il 21 gennaio 2018.

2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, dopo aver riconosciuto la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, ha contraddittoriamente rigettato la richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tal deve essere dichiarato inammissibile. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che i reati, non omogenei tra loro, erano stati il frutto di delibazioni autonome, non sussistendo alcun elemento in forza del quale poter affermare che, al momento della commissione della prima azione delinquenziale, Campani avesse già preventivato di commettere anche il secondo reato. Non vi era, pertanto, la sussistenza di più di quegli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1 , n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e raZurgazrparto della somma di tremila eur-F 9'111a Cassa delle amme