Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24799/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of standing, converting direct cassation appeal into a surveillance tribunal claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24799/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Giuliano Costantini's appeal against a partial award of damages regarding prison conditions. The detainee argued the lower court failed to justify rejecting his claim of inhuman conditions. The Court ruled the appeal lacked standing because it must be qualified as a claim to the Surveillance Tribunal rather than a direct cassation appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 35 ter legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 568, comma quinto, cod. proc. pen.: A direct cassation appeal regarding prison cell conditions must be qualified as a claim to the Surveillance Tribunal and transmitted accordingly.

Parole chiave

Generato dall'IA
prison conditions surveillance tribunal cassation appeal lack of standing legal conversion inhuman treatment damages award stato di bisogno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35 ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Giuliano Costantini ricorre avverso l'ordinanza del 1:3 ottobre 2021 del Magistrato di sorveglianza di Pisa, che ha parzialmente accolto la richiesta di rimedi risarcitori ex art. 35 ter legge 26 luglio 1975, n. 354, rigettando l'accoglimento integrale della sua domanda.
Art. 568, comma quinto, cod. proc. pen.
10 del 2014), avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza è proponibile, il reclamo al Tribunale di sorveglianza e non il ricorso diretto per cassazione, il quale, ove proposto, non è, tuttavia, inammissibile, ma, in virtù del principio di conversione di cui all'art. 568, comma quinto, cod.
Art. 35 bis, comma quarto, d.l. n. 146 del 2013
Giuliano Costantini ricorre avverso l'ordinanza del 1:3 ottobre 2021 del Magistrato di sorveglianza di Pisa, che ha parzialmente accolto la richiesta di rimedi risarcitori ex art. 35 ter legge 26 luglio 1975, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 16375 del 20/03/2015, Tirendi, Rv. 263462
146 del 2013 (Sez. 1, n. 16375 del 20/03/2015, Tirendi, Rv. 263462).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI GIULIANO nato a TAGLIACOZZO il 09/01/1947 avverso l'ordinanza del 13/10/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di PISAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Giuliano Costantini ricorre avverso l'ordinanza del 1:3 ottobre 2021 del Magistrato di sorveglianza di Pisa, che ha parzialmente accolto la richiesta di rimedi risarcitori ex art. 35 ter legge 26 luglio 1975, n. 354, rigettando l'accoglimento integrale della sua domanda.

2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice di merito non avrebbe offerto alcuna valida motivazione in ordine al parziale rigetto dell'istanza e alla ritenuta insussistenza delle condizioni disumane denunciate dal detenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte rileva che l'impugnazione proposta deve essere qualificata come reclamo al Tribunale di sorveglianza. Si evidenzia, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che, in materia di istanza dei detenuti 1S-frik, ORO in ordine alle condizioni di luce e di aria della cella,Tpro-TTanciata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 d.l. n. 146 del 2013 (convertito dalla legge n. 10 del 2014), avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza è proponibile, il reclamo al Tribunale di sorveglianza e non il ricorso diretto per cassazione, il quale, ove proposto, non è, tuttavia, inammissibile, ma, in virtù del principio di conversione di cui all'art. 568, comma quinto, cod. proc. peri, va trasmesso al Tribunale di sorveglianza, previa qualificazione come reclamo, ai sensi dell'art. 35 bis, comma quarto, introdotto dall'art. 3, comma primo, lett. b), del d.l. n. 146 del 2013 (Sez. 1, n. 16375 del 20/03/2015, Tirendi, Rv. 263462).

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come reclamo,, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Così de