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Ordinanza — n. 24796/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation revocation due to manifestly illogical behavior assessment by trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24796/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the trial court's decision to revoke probation was legally sound despite the appellant's claims. The appellant argued the judge ignored his constructive behavior and failed to consider his mother's willingness to support him, yet the court found the revocation justified by repeated absences and aggressive conduct. The court determined the trial judge's evaluation was not manifestly illogical, thus upholding the revocation with retroactive effect.

Regesto Legislator

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Art. 47, comma 11 Ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The revocation of probation is inadmissibly challenged when the trial court's assessment of the defendant's conduct is not manifestly illogical, even if it results in retroactive revocation based on the initial failure of the reintegration process.

Parole chiave

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probation revocation retroactive effect manifestly illogical reintegration failure Cassation inadmissibility probationary period behavioral assessment revoca dell'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 47, comma 11 Ord. pen.
Alessandro Natale ricorre avverso l'ordinanza del 15 settembre 12019tdel Tribunale di sorveglianza di Salerno, che ha revocato ex tunc la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Corte cost. n. 343 del 1987
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli
Va, infatti, ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv.
Sez. 1, n. 9314 del 19/92/2014, Attianese
Sez. 1, n. 29343 del 13/06/2001, Modaffari
In tal senso, il giudice può anche disporre la revoca della misura con effetto ex tunc, quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 29343 del 13/06/2001, Modaffari, Rv.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATALE ALESSANDRO nato a NOCERA INFERIORE il 24/02/1987 avverso l'ordinanza del 15/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

202.A.

1. Alessandro Natale ricorre avverso l'ordinanza del 15 settembre 12019tdel Tribunale di sorveglianza di Salerno, che ha revocato ex tunc la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, precedentemente concessa dal Tribunale di sorveglianza di Salerno con provvedimento del 21 ottobre 2020 relativamente alla pena della reclusione da scontare.

2. Il ricorrente articola denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento all'art. 47 Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che il condannato, in alcune oc:casioni, non aveva sentito i Carabinieri suonare alla sua porta e che aveva tenuto un comportamento costruttivo e propositivo. Il giudice di merito, inoltre, avrebbe omesso di analizzare le sommarie informazioni del 29 agosto 2021, dalle quale si evinceva che Anna Maria Tramontano, madre di Natale, si era dichiarata disposta ad accogliere il figlio qualora avesse contribuito al bilancio familiare. Il Tribunale di sorveglianza, infine, avrebbe revocato la misura con efficacia ex tunc, nonostante non vi fossero i presupposti, in quanto il condannato non aveva posto in essere violazioni tale da comportare una decisione così gravosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. art. 47, comma 11, Ord. pen., la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. È la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica dell'effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata.

Va, infatti, ricordato che l'affidamento in prova al servizio sociale implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214).Una volta disposta la revoca della misura alternativa alla detenzione, il giudice, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, deve motivare in ordine alla decorrenza della revoca, prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 9314 del 19/92/2014, Attianese, Rv. 259474), atteso che la sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1987 ha attribuito al Tribunale di sorveglianza un potere discrezionale ampio, purché adeguatamente assistito da motivazione, anche nella determinazione della residua pena detentiva da espiare.

Nel caso in esame, la valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza non appare manifestamente illogica, in relazione alla obiettiva gravità dei comportamenti tenuti da Natale, autonomamente apprezzati, e pertanto si sottrae ad ulteriori rivalutazioni nella presente sede di legittimità. In particolare, il giudice di merito ha evidenziato che il condannato non era stato rinvenuto presso il suo domicilio il 27 novembre 2020 aule 23:50, il 28 novembre 2020 alle 3:30, il 25 dicembre 2020 alle 21:55 e il 29 agosto 2021 alle 23:53. La madre di Natale, inoltre, aveva segnalato ai Carabinieri di essere stata vittima di atteggiamenti aggressivi posti in essere dal figlio, il quale l'aveva perfino colpita con un calcio alla schiena.

Il Tribunale di sorveglianza, infine, ha evidenziato che la relazione dell'UEPE del 31 agosto 2021 aveva accertato che il condannato, fin dall'inizio della misura alternativa alla detenzione, non aveva mantenuto un comportamento consono allo spirito dell'affidamento. Nel provvedimento impugnato, quindi, si è dato atto del fatto che il comportamento tenuto dal condannato nel corso della prova fosse sintomatico del sostanziale fallimento e dell'inutilità a fini risocializzanti dell'esperienza della misura alternativa sin dal suo inizio. In tal senso, il giudice può anche disporre la revoca della misura con effetto ex tunc, quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 29343 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477), come avvenuto nel caso di specie.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). Ì

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle l i spese processuali e e ;? della somma di tremi