Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24793/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against execution judge's rejection of criminal continuation claim due to lack of temporal proximity. The appeal is inadmissible. The court ruled the crimes were too far apart in time to constitute a single criminal design. The execution judge correctly applied the law without logical error. The appellant must pay procedural costs. The decision upholds the separation of crimes based on time gaps. The legal principle requires close temporal and causal links for continuation. The court found no merit in the appellant's arguments regarding crime grouping. The ruling emphasizes strict adherence to statutory requirements for criminal design. The outcome favors the execution judge's original decision on the matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24793/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to apply the rule of criminal continuation. The appellant argued that the execution judge failed to recognize the elements of a single criminal design, specifically the homogeneity of crimes and temporal contiguity of acts. The court reasoned that the execution judge correctly identified significant time gaps between the offenses, which negated the necessary chronological proximity and causal links required by law to bind the crimes together. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 671 c.p.p.; Art. 81, comma 2, c.p.: The rule of criminal continuation requires a close temporal proximity and causal link between offenses; significant time gaps between distinct crimes preclude their binding under a single criminal design.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuation single criminal design temporal contiguity execution judge inadmissible appeal procedural costs homogeneity of crimes altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 c.p.p.
Nourdine Driouech ricorre avverso l'ordinanza del 21 settembre 2021 della Corte di appello dell'Aquila che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod.
Art. 81, comma 2, c.p.
La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Nourdine Driouech ricorre avverso l'ordinanza del 21 settembre 2021 della Corte di appello dell'Aquila che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
artt. 671 cod. proc. pen
Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRIOUECH NOURDINE (CUI 03MH813) nato il 06/08/1982 avverso l'ordinanza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Nourdine Driouech ricorre avverso l'ordinanza del 21 settembre 2021 della Corte di appello dell'Aquila che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:

1) al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, commesso il 12 ottobre 2012 in Teramo, giudicato dalla Corte di appello dell'Aquila con sentenza del 20 settembre 2017, definitiva il 22 novembre 2018;

2) al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, commesso il 3 agosto 2012 in Teramo, giudicato dalla Corte di appello dell'Aquila con sentenza del 22 gennaio 2018, definitiva il 7 marzo 2019;

3) al reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625, primo comma, n. 6, cod. pen., commesso il 9 aprile 2015 in Pescara e Porto d'Ascoli, giudicato dalla Corte di appello dell'Aquila con sentenza del 5 luglio 2018, definitiva il 10 ottobre 2019;

4) al reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., commesso il 25 aprile 2015 in Pescara, giudicato dalla Corte di appello dell'Aquila con sentenza del 13 marzo 2019, definitiva il 15 febbraio 2021.

2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81, secondo comma, cod. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali l'omogeneità dei reati e la contiguità temporale delle condotte. CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che i reati, diversi tra loro, erano stati commessi a distanza di tempo, tanto da non poter affermare che il condannato, nel momento in cui stava commettendo la prima azione delinquenziale, avesse già preventivato di commettere anche le altre.

Non vi era, pertanto, la sussistenza di più di quegli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle modalità, nelle condizioni di tempo e di luogo delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.

La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e eid:~33 della somma di tremila euro la assa d