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Ordinanza — n. 24792/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24792/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24792/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Cristian Antonino Pagano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania depositata il 9 giugno 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 27 settembre 2019, con la quale era stato condannato alla pena di mesi uno e giorni quindici di arresto, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.lgs. 9 settembre 2011, n. 159, perché, quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di mesi sei, come da decreto di aggravamento della misura del Tribunale di Catania del 29 aprile 2015 (notificatogli il 26 novembre 2015), il 17 giugno 2016 aveva violato la prescrizione di non rincasare oltre le 21:00 e di non uscire di casa prima delle 6:00, senza comprovata necessità e, comunque, senza aver dato tempestiva notizia all'Autorità di pubblica sicurezza; in particolare, era risultato assente presso la propria abitazione in Acireale alle 22:05.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24792/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Parole chiave

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momento del reato riduzione della pena sanzioni penali ritardo ingiustificato dell'azione penale restrizione di libertà remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO CRISTIAN ANTONINO nato a ACIREALE il 03/12/1984 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Cristian Antonino Pagano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania depositata il 9 giugno 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 27 settembre 2019, con la quale era stato condannato alla pena di mesi uno e giorni quindici di arresto, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.lgs. 9 settembre 2011, n. 159, perché, quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di mesi sei, come da decreto di aggravamento della misura del Tribunale di Catania del 29 aprile 2015 (notificatogli il 26 novembre 2015), il 17 giugno 2016 aveva violato la prescrizione di non rincasare oltre le 21:00 e di non uscire di casa prima delle 6:00, senza comprovata necessità e, comunque, senza aver dato tempestiva notizia all'Autorità di pubblica sicurezza; in particolare, era risultato assente presso la propria abitazione in Acireale alle 22:05.

2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe applicato una pena in misura non prossima al minimo edittale e avrebbe negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, senza fornire in merito alcuna valida motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha applicato il minimo edittale della pena e, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha ritenuto di non applicare le circostanze attenuanti generiche. Il giudice di merito, infatti, lia evidenziato che non vi fosse alcun elemento in forza del quale poter concedere il beneficio richiesto, anche considerando - sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato accertato - che l'imputato aveva precedenti penali e aveva già in passato violato gli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pertanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle c-'fbbo.n spese processuali e at~MID della somma di tremila eur-6125-Eassa