Italian court dismisses appeal against parole denial citing lack of active rehabilitative conduct and rule compliance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the prisoner's claim for early release. The applicant argued that the lower court ignored his good conduct and failed to contest the evasion charge, yet the court found the denial justified by a specific incident involving vehicle recycling. The decision emphasized that early release requires active, positive cooperation with rehabilitation efforts rather than merely passive compliance, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 Ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Early release benefits require active, positive cooperation and rule compliance, not merely passive observance; failure to demonstrate such conduct justifies denial, rendering appeals based on omitted conduct evaluation inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCIANO ALESSANDRO nato a CAVA DE' TIRRENI il 16/05/1979 avverso l'ordinanza del 22/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
RITENUTO IN FATTO
1. Alessandro Marciano ricorre avverso l'ordinanza del 22 settembre 2021 del Tribunale di sorveglianza di Salerno, che ha rigettato il reclamo ex art. 69 bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 31 marzo 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Salerno aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata per il semestre ricompreso nel periodo tra il 3 giugno e il 3 dicembre 2020.
2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 54 Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di valorizzare la buona condotta tenuta dal condannato in relazione alla pena espiata, trascurando di considerare che la violazione posta in essere il 24 dicembre 2020 - per la quale lo stesso era stato denunciato per evasione - era stata di lieve entità. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen. e 111, sesto comma, Cost., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che a Marciano non era stato contestato il reato di evasione, come si evinceva dal certificato dei carichi pendenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. È opportuno premettere che, al fine dell'ottenimento della liberazione anticipata, è necessario che il condannato non tenga una condotta esclusivamente passiva di disciplinata osservanza delle norme che regolano l'espiazione della pena, ma occorre che concretizzi un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge. In altri termini, necessitano condotte concrete (quali la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli operatori, il riguardo verso le figure istituzionali) che siano significative di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimerto nella società.
Parimenti, è corretto dire che il beneficio previsto dall'art. 54 Ord. pen. presuppone un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo da desumersi mediante una valuitazione globale. Si consideri che il citato articolo, nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, addirittura non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma - in modo più lato - a tutti quei comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una mancanza di quel particolare impegno che individua la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione„ che è il fine del trattamento.
È agevole notare che queste considerazioni vanno ripetute a fortiori allorquando il condannato abbia commesso delle irregolarità, abbia riportato sanzioni disciplinari o denunzie di reato, dimostrative dell'incostanza del senso di responsabilità: la commissione di comportamenti sintomatici di una insofferenza alle regole ed alle norme fa riscontrare non un semplice difetto di partecipazione all'opera di rieducazione, ma addirittura il difetto del requisito di base, costituito dalla regolarità della condotta. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata ha motivato, in modo congruo e aderente alle emergenze istruttorie, la decisione reiettiva del reclamo mediante il riferimento ad un episodio suscettibile di valutazione in termini di riciclaggio di un autoveicolo.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché. al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle r9At./0 AA spese processuali e opt_v_ersanaect della somma di tremila eurdthlra-