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Ordinanza — n. 24784/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against second-instance conviction for driving with revoked license, citing lack of general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24784/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Milazzo's appeal inadmissible regarding his conviction for driving with a revoked license. Milazzo argued that the appellate court wrongly omitted general mitigating circumstances and imposed a penalty exceeding the statutory minimum without justification. The court ruled that the denial of mitigating circumstances was legally sound due to the defendant's high social danger and prior record, while the sentence remained within judicial discretion.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62 bis c.p.; The Court of Cassation holds that the denial of general mitigating circumstances is legally justified when the defendant's personality and social danger are evident, and appeals regarding sentencing discretion are inadmissible if the lower court's reasoning is not illogical.

Parole chiave

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driving with revoked license general mitigating circumstances social danger assessment sentencing discretion inadmissible appeal judicial discretion penal code provisions guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 62 bis c.p.
Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 62 bis cod.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 62 bis cod. pen
Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 62 bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso in maniera ingiustificata di applicare le circostanze attenuanti generiche.
art. 133 cod. pen
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pertanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILAZZO GIUSEPPE nato a CASTELLAMMARE DEL GOLFO il 29/05/1977 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Giuseppe Milazzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 28 giugno 2021, che ha confermato la sentenza resa il 29 settembre 2020 dal Tribunale di Trapani all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto, in ordine al reato di violazione al codice della strada, ai sensi dell'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011,n. 159, perché il 19 luglio 2018 in Castellammare del Golfo, sotl:oposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, come da provvedimenti del Tribunale di Trapani del 14 marzo 2015 e del 15 marzo 2018, si era messo alla guida di un'autovettura con patente revocata dalla Prefettura di Trapani con provvedimento del 18 marzo 2015, notificatogli il 28 marzo 2015.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 62 bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso in maniera ingiustificata di applicare le circostanze attenuanti generiche. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di secondo grado avrebbe applicato una pena superiore al minimo edittale, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha evidenziato che le circostanze attenuanti generiche non potevano essere concesse, posto che il reato commesso dall'imputato, il quale aveva a suo carico numerosi precedenti penali, era espressione di una sua pericolosità sociale, poiché lo stesso aveva dimostrato di essere un soggetto restio all'osservanza delle regole del corretto vivere civile, propenso al procacciamento dei mezzi di sussistenza tramite condotte illecite. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pertanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Anche il secondo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità, perché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, posto che la Corte territoriale, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che la pena stabilita dal giudice di primo grado, di poco superiore al minimo edittale, era da ritenersi congrua in forza dell'accertata pericolosità sociale di Milazzo.

La graduazione della pena, infatti, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e graer~ della somma di tremila eu