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Ordinanza — n. 24743/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24743/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24743/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCA MICHELE nato a NAPOLI il 18/07/1966 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 5 maggio 2021 del Tribunale di Napoli che aveva affermato la penale responsabilità di Michele Mosca per il reato di furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso Giuseppe Mosca, dolendosi della mancanza della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità; - che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24743/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Parole chiave

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motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario furto aggravato censura formulata in modo carente commisurazione della pena per rapina truffa aggravata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCA MICHELE nato a NAPOLI il 18/07/1966 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 5 maggio 2021 del Tribunale di Napoli che aveva affermato la penale responsabilità di Michele Mosca per il reato di furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso Giuseppe Mosca, dolendosi della mancanza della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità; - che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a I pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il