Cassation court dismisses appeals against plea bargain sentencing for lack of admissible grounds under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Fazio and Palazzolo against their plea bargain sentencing inadmissible. The defendants argued for lack of reasoning regarding criminal responsibility and rejection of mitigating factors, but the court held these grounds do not fall under the limited admissible reasons for cassation against plea agreements. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Appeals against plea bargain sentencing are admissible only for specific grounds such as the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the sentence, excluding general defects like lack of reasoning on criminal responsibility or denial of mitigating factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FAZIO GIANFRANCO nato a CATANIA il 27/02/1983 PALAZZOLO SALVATORE nato a CATANIA il 02/03/1975 avverso la sentenza del 21/12/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso allo pazt.i. udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Catania ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Gianfranco Fazio e Salvatore Palazzolo la pena da loro concordata con il Pubblico ministero per il delitto di furto aggravato; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso Fazio Gianfranco, a mezzo del suo difensore, con un unico motivo con il quale si duole della mancanza della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, e Salvatore Palazzolo, tramite il suo difensore, per un solo motivo con il quale si duole del diniego della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti; - che i ricorsi sono inammissibili, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 10:3, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiannento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e il diniego della prevalenza delle attenuanti; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così dec