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Ordinanza — n. 24741/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24741/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24741/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROZZO BERNARDINO nato a BENEVENTO il 05/10/1979 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale di Campobasso del 26 marzo 2019 che ha affermato la penale responsabilità di Bernardino Prozzo per i reati di lesione personale, minaccia e danneggiamento aggravato, condannandolo, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa Giovannangelo Nucci, costituitosi parte civile. - che i motivi di ricorso, con i quali il Prozzo lamenta la violazione dell'art.192 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto e alla affermazione di penale responsabilità, sono inammissibili perché volti ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio, ed in particolare dell'attendibilità dei testi escussi, non consentita in questa sede di legittimità e comunque privi di fondamento, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione esente da contraddizioni o illogicità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, c:omma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24741/2022 — snpen · Corte di Cassazione: - che i motivi di ricorso, con i quali il Prozzo lamenta la violazione dell'art.192 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto e alla affermazione di penale responsabilità, sono inammissibili perché volti ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio, ed in particolare dell'attendibilità dei testi escussi, non consentita in questa sede di legittimità e comunque privi di fondamento, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione esente da contraddizioni o illogicità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, c:omma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario risarcimento del danno alla persona motivi di cassazione riscossione di pene pecuniarie risarcimento per atto illecito ricorso per cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROZZO BERNARDINO nato a BENEVENTO il 05/10/1979 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale di Campobasso del 26 marzo 2019 che ha affermato la penale responsabilità di Bernardino Prozzo per i reati di lesione personale, minaccia e danneggiamento aggravato, condannandolo, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa Giovannangelo Nucci, costituitosi parte civile. - che i motivi di ricorso, con i quali il Prozzo lamenta la violazione dell'art.192 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto e alla affermazione di penale responsabilità, sono inammissibili perché volti ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio, ed in particolare dell'attendibilità dei testi escussi, non consentita in questa sede di legittimità e comunque privi di fondamento, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione esente da contraddizioni o illogicità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, c:omma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il