Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to lack of legal violation and manifestly unfounded non-punishment claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Mario and Luca Fenudi inadmissible and ordered them to pay court costs and fines. The appellants argued for non-punishment under Article 599 of the Penal Code and alleged procedural errors, but the court found these grounds insufficient. The court ruled that the non-punishment provision applies only to defamation, the appellants' claim was generic, and the appeal failed to critically address the lower court's reasoning on procedural admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39-bis d.lgs. n. 274/2000; Art. 599 cod. pen.; Appeals to the Court of Cassation are admissible only for violations of law, and claims of non-punishment under Article 599 of the Penal Code apply exclusively to the crime of defamation, rendering other applications manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FENUDI MARIO nato a ULA TIRSO il 14/09/1957 FENUDI LUCA nato a ORISTANO il 07/08/1981 avverso la sentenza del 12/04/2021 del TRIBUNALE di ORISTANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Oristano ha confermato la sentenza del 10 febbraio 2020 del Giudice di pace di Oristano che aveva affermato la penale responsabilità di Mario Fenudi e Luca Fenudi per i reati di lesione personale e minaccia, condannandoli alla pena di giustizia; - che il primo, il terzo ed il quinto motivo dei ricorsi di Mario Fenudi e Luca Fenudi sono inammissibili, in quanto ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000 il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; - che il secondo motivo, con il quale si invoca la causa di non punibilità di cui all'art. 599 cod. pen., è inammissibile per manifesta infondatezza, potendo la disposizione appena citata trovare applicazione solo in relazione al delitto di diffamazione per le ragioni già correttamente indicate dal Tribunale; - che il quarto motivo è generico, in quanto si limita a reiterare il motivo di appello in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità senza attaccare in modo critico le argomentazioni poste dal Tribunale a base della decisione; - che il sesto motivo è manifestamente infondato, avendo il Tribunale indicato il contributo apportato da ciascuno degli imputati alla commissione dei reati contestati; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci