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Ordinanza — n. 24732/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24732/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24732/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Monza ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Luciano Hudorovic, Angelo Hudorovic, Dylan Hudorovic, Giada Hudorovic e Maria Cristina Hudorovic la pena da loro concordata con il Pubblico ministero per il reato di furto aggravato; - che avverso detta sentenza hanno proposto personalmente ricorso Luciano Hudorovic, Angelo Hudorovic, Dylan Hudorovic e Maria Cristina Hudorovic, con il medesimo atto, con il quale si dolgono della mancanza della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità; - che i ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti personalmente dagli imputati, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24732/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e segg. cod. proc. pen., a Luciano Hudorovic, Angelo Hudorovic, Dylan Hudorovic, Giada Hudorovic e Maria Cristina Hudorovic la pena da loro concordata con il Pubblico ministero per il reato di furto aggravato; - che avverso detta sentenza hanno proposto personalmente ricorso Luciano Hudorovic, Angelo Hudorovic, Dylan Hudorovic e Maria Cristina Hudorovic, con il medesimo atto, con il quale si dolgono della mancanza della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità; - che i ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti personalmente dagli imputati, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Parole chiave

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furto aggravato permesso di promuovere un procedimento penale corruzione nell'esecuzione forzata aggravamento della pena traffico aggravato di stupefacenti ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVICH LUCIANO nato a RHO il 29/04/1967 HUDOROVICH ANGELO nato a MILANO il 29/09/1996 HUDOROVICH DYLAN nato a SEGRATE il 01/11/1998 HUDOROVICH MARIA CRISTINA nata a SARONNO il 03/11/1968 avverso la sentenza del 15/04/2021 del TRIBUNALE di MONZA1.93arfi; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Monza ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Luciano Hudorovic, Angelo Hudorovic, Dylan Hudorovic, Giada Hudorovic e Maria Cristina Hudorovic la pena da loro concordata con il Pubblico ministero per il reato di furto aggravato; - che avverso detta sentenza hanno proposto personalmente ricorso Luciano Hudorovic, Angelo Hudorovic, Dylan Hudorovic e Maria Cristina Hudorovic, con il medesimo atto, con il quale si dolgono della mancanza della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità; - che i ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti personalmente dagli imputati, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis