Cassation court dismisses appeal for lack of reasoning regarding plea bargain in second instance proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the second-instance judge was not required to explain why the defendant was not acquitted under specific statutory grounds when a plea bargain was accepted. The appellant, Pasquale Cerbone, challenged the appellate court's partial reform of his conviction for aggravated theft, arguing the lack of explicit reasoning on acquittal causes violated his rights. The court ruled that under the reintroduced plea bargain procedure, the second-instance judge's cognition is limited to non-renounced grounds, rendering the omission of specific acquittal reasoning legally sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 56 legge 103/2017; Art. 129 cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings at second instance, the judge is not required to motivate the refusal of acquittal causes or absolute nullity, as the appeal's devolutive effect limits review to non-renounced grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERBONE PASQUALE nato a ACERRA il 03/12/1991 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTE(dato avviso alle partir} udita la relazione svolta' dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del 18 gennaio 2017 del Tribunale di Trieste che„ per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di Pasquale Cerbone per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena di giustizia, e in particolare ha disapplicato la recidiva ed applicato le attenuanti generiche, riducendo la pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso Pasquale Cerbone, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un solo motivo con il quale si duole dell'omessa motivazione della sentenza; - che il motivo di ricorso è inammissibile, atteso che, in tema di «patteggiamento in appello» come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così dec