Ordinanza — n. 24730/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del 31 gennaio 2020 del Tribunale di Latina che aveva affermato la penale responsabilità di Salvatore Quindici, Salvatore Pepe, Antonio Bellobuono, Maria Rosaria Autore, Giuseppe Rizzo, Salvatore Merolla, Davide Mirra, Pasquale Caiazza, Adele Iannuzzelli e Antonio Cigliano per il reato di associazione per delinquere e per numerosi reati fine tra i quali anche diversi delitti di furto in abitazione aggravati e in particolare, accogliendo le istanze avanzate dagli imputati ai sensi della disposizione sopra citata, ha ridotto le pene; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Pasquale Caiazza, Salvatore Pepe, Davide Mirra, Giuseppe Rizzo, Antonio Cigliano, Salvatore Quindici, Maria Rosaria Autore, Salvatore Merolla e Antonio Bellobuono; - che il ricorso di Pasquale Caiazza è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che i ricorsi di Maria Rosaria Autore, Salvatore Merolla, Antonio Bellobuono, Antonio Cigliano, Davide Mirra, nonché il primo motivo dei ricorsi di Salvatore Quindici, Giuseppe Rizzo e Salvatore Pepe sono inammissibili, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di «patteggiamento in appello» come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); - che il secondo motivo del ricorso di Salvatore Pepe, con il quale si duole dell'entità della pena, quale risultante anche dagli aumenti per la continuazione e dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ed il secondo motivo dei ricorsi di Giuseppe Rizzo e Salvatore Quindici sono inammissibili, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di «patteggiamento in appello» ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi d i illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504) e che è irrilevante l'eventuale difformità tra l'itinerario commisurativo della pena riportato in sentenza e quello concordato dalle parti, allorché, comunque, la pena finale corrisponda a quella su cui è intervenuto l'accordo (Sez. 5, n. 668 del 29/09/2021, dep. 2022, Alosa, Rv. 282530) e nel caso di specie i ricorrenti Giuseppe Rizzo e Salvatore Quindici hanno adattato la loro richiesta alle indicazioni della Corte di appello e su di essa è intervenuto l'accordo con il Pubblico ministero; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24730/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del 31 gennaio 2020 del Tribunale di Latina che aveva affermato la penale responsabilità di Salvatore Quindici, Salvatore Pepe, Antonio Bellobuono, Maria Rosaria Autore, Giuseppe Rizzo, Salvatore Merolla, Davide Mirra, Pasquale Caiazza, Adele Iannuzzelli e Antonio Cigliano per il reato di associazione per delinquere e per numerosi reati fine tra i quali anche diversi delitti di furto in abitazione aggravati e in particolare, accogliendo le istanze avanzate dagli imputati ai sensi della disposizione sopra citata, ha ridotto le pene; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Pasquale Caiazza, Salvatore Pepe, Davide Mirra, Giuseppe Rizzo, Antonio Cigliano, Salvatore Quindici, Maria Rosaria Autore, Salvatore Merolla e Antonio Bellobuono; - che il ricorso di Pasquale Caiazza è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che i ricorsi di Maria Rosaria Autore, Salvatore Merolla, Antonio Bellobuono, Antonio Cigliano, Davide Mirra, nonché il primo motivo dei ricorsi di Salvatore Quindici, Giuseppe Rizzo e Salvatore Pepe sono inammissibili, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di «patteggiamento in appello» come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); - che il secondo motivo del ricorso di Salvatore Pepe, con il quale si duole dell'entità della pena, quale risultante anche dagli aumenti per la continuazione e dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ed il secondo motivo dei ricorsi di Giuseppe Rizzo e Salvatore Quindici sono inammissibili, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di «patteggiamento in appello» ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi d i illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504) e che è irrilevante l'eventuale difformità tra l'itinerario commisurativo della pena riportato in sentenza e quello concordato dalle parti, allorché, comunque, la pena finale corrisponda a quella su cui è intervenuto l'accordo (Sez. 5, n. 668 del 29/09/2021, dep. 2022, Alosa, Rv. 282530) e nel caso di specie i ricorrenti Giuseppe Rizzo e Salvatore Quindici hanno adattato la loro richiesta alle indicazioni della Corte di appello e su di essa è intervenuto l'accordo con il Pubblico ministero; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIZZO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 14/01/1968 QUINDICI SALVATORE nato a NAPOLI il 03/02/1974 BELLOBUONO ANTONIO nato a NAPOLI il 09/08/1983 AUTORE MARIA ROSARIA nata a NAPOLI il 18/10/1961 PEPE SALVATORE nato a NAPOLI il 16/06/1972 MEROLLA SALVATORE nato a NAPOLI il 06/08/1979 MIRRA DAVIDE nato a NAPOLI il 16/04/1986 CAIAZZA PASQUALE nato a POLLENA TROCCHIA I 26/07/1994 CIGLIANO ANTONIO nato a NAPOLI il 24/08/1959 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMA Fato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del 31 gennaio 2020 del Tribunale di Latina che aveva affermato la penale responsabilità di Salvatore Quindici, Salvatore Pepe, Antonio Bellobuono, Maria Rosaria Autore, Giuseppe Rizzo, Salvatore Merolla, Davide Mirra, Pasquale Caiazza, Adele Iannuzzelli e Antonio Cigliano per il reato di associazione per delinquere e per numerosi reati fine tra i quali anche diversi delitti di furto in abitazione aggravati e in particolare, accogliendo le istanze avanzate dagli imputati ai sensi della disposizione sopra citata, ha ridotto le pene; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Pasquale Caiazza, Salvatore Pepe, Davide Mirra, Giuseppe Rizzo, Antonio Cigliano, Salvatore Quindici, Maria Rosaria Autore, Salvatore Merolla e Antonio Bellobuono; - che il ricorso di Pasquale Caiazza è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che i ricorsi di Maria Rosaria Autore, Salvatore Merolla, Antonio Bellobuono, Antonio Cigliano, Davide Mirra, nonché il primo motivo dei ricorsi di Salvatore Quindici, Giuseppe Rizzo e Salvatore Pepe sono inammissibili, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di «patteggiamento in appello» come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); - che il secondo motivo del ricorso di Salvatore Pepe, con il quale si duole dell'entità della pena, quale risultante anche dagli aumenti per la continuazione e dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ed il secondo motivo dei ricorsi di Giuseppe Rizzo e Salvatore Quindici sono inammissibili, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di «patteggiamento in appello» ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi d i illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504) e che è irrilevante l'eventuale difformità tra l'itinerario commisurativo della pena riportato in sentenza e quello concordato dalle parti, allorché, comunque, la pena finale corrisponda a quella su cui è intervenuto l'accordo (Sez. 5, n. 668 del 29/09/2021, dep. 2022, Alosa, Rv. 282530) e nel caso di specie i ricorrenti Giuseppe Rizzo e Salvatore Quindici hanno adattato la loro richiesta alle indicazioni della Corte di appello e su di essa è intervenuto l'accordo con il Pubblico ministero; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore de