Ordinanza — n. 24728/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARINI ADRIANO nato a MONTAPPONE il 17/08/1948 CINTI GIUSEPPE nato a CIVITANOVA MARCHE il 24/04/1963 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAflato avviso alle parti:\ udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 24728/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARINI ADRIANO nato a MONTAPPONE il 17/08/1948 CINTI GIUSEPPE nato a CIVITANOVA MARCHE il 24/04/1963 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAflato avviso alle parti:\ udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARINI ADRIANO nato a MONTAPPONE il 17/08/1948 CINTI GIUSEPPE nato a CIVITANOVA MARCHE il 24/04/1963 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAflato avviso alle parti:\ udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata del 10 giugno 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Adriano Marini e Giuseppe Cinti per il reato di bancarotta fraudolenta, condannandoli alla pena di giustizia; - che hanno proposto personalmente ricorso entrambi gli imputati, con il medesimo atto, con il quale si dolgono della violazione di legge e della illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità; - che i ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti personalmente dagli imputati, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che i ricorsi sono inammissibili anche perché tardivi, atteso che la sentenza è stata pronunciata il 18 marzo 2021 e, essendo stato indicato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen. il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione, scadente il 16 giugno 2021, la sentenza è stata depositata tempestivamente il 7 giugno 2021; dal 16 giugno iniziava a decorrere il termine di giorni quarantacinque per proporre il ricorso per cassazione, avente scadenza il 31 luglio 2021, mentre il ricorso è stato depositato il 4 settembre 2021; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così