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Ordinanza — n. 24727/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction due to inadmissible retrial requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24727/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Iolanda Levacovich inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued for a retrial based on flawed reasoning and a request to reclassify the crime as attempted theft, claiming the vehicle's GPS system prevented the theft. The court rejected these arguments, ruling that the GPS system merely aided recovery rather than preventing the illegal possession, and that a new evaluation of evidence is not permitted at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 2, cod. proc. pen.: Appeals challenging the logic of the lower court's reasoning or requesting a re-evaluation of evidence are inadmissible, as the appellate court's assessment of facts and law is final and binding.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility retrial request rejection attempted theft reclassification GPS recovery system aggravated theft conviction luogo del reato azione mobiliare sequestro del veicolo

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
273817); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Art. 616, comma 2, cod. proc. pen.
273817); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 9394 del 20/01/2014, Tiritiello
Sez. 2, n. 39711 del 12/06/2018, Casini
259536; vedi anche Sez. 2, n. 39711 del 12/06/2018, Casini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: LEVACOVICH IOLANDA nata a MILANO il 01/10/1990 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 29 gennaio 2020 del Tribunale di Pavia che aveva affermato la penale responsabilità di Iolanda Levacovich per il reato di concorso in furto aggravato, condannandola alla pena di giustizia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso Iolanda Levacovich, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento per due motivi; - il primo motivo, con il quale si duole dell'illogicità della motivazione, anche quale effetto del travisamento delle prove, in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto in realtà volto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede; - il secondo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che il fatto andrebbe riqualificato come furto tentato, deducendo che è stato possibile il recupero della refurtiva mediante un sistema di geolocalizzazione satellitare, è inammissibile in quanto tale sistema non impedisce la sottrazione ed il contestuale illecito impossessamento del veicolo, ma ha la diversa funzione di agevolarne il recupero (Sez. 5, n. 9394 del 20/01/2014, Tiritiello, Rv. 259536; vedi anche Sez. 2, n. 39711 del 12/06/2018, Casini, Rv. 273817); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis