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Ordinanza — n. 24725/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for theft and fraud due to procedural inadmissibility of all three grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24725/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sonny Francesco Chino inadmissible, rejecting his request to overturn a conviction for aggravated theft and identity substitution. The court ruled that the first ground regarding Article 530 of the Code of Criminal Procedure was invalid because the appellate court provided adequate motivation without logical contradictions, and the second ground concerning sentence quantification was rejected as the penalty was within the statutory limits. Finally, the third ground regarding civil costs was dismissed because the discrepancy between the written and oral judgments was already corrected by the appellate court, leaving the appellant with no further interest in the case.

Regesto Legislator

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Art. 530 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The violation of Article 530 of the Code of Criminal Procedure is not sanctioned by nullity and can only be raised if it causes illogicality or contradiction in the reasoning, while a generic reference to the adequacy of the penalty suffices when the sentence does not exceed the average statutory limit.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Article 530 procedural code penalty quantification standards civil costs correction average statutory sentence logical contradiction requirement procedural remedy exhaustion perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 530 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
269270); - il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è inammissibile, atteso solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
art. 530 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen
269270); - il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è inammissibile, atteso solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, Fiaschetti
Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre
pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio
(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv.
Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz
Sez. 1, n. 10278 del 25/02/2010, Attanasio
Sez. 1, n. 10278 del 25/02/2010, Attanasio, Rv.
Sez. 5, n. 17696 del 18/02/2009, Martucci
246787; Sez. 5, n. 17696 del 18/02/2009, Martucci, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHINO SONNY FRANCESCO nato a ROMA il 12/11/1991 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di TOR:1NO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria fatta pervenire dal difensore del ricorrente, avv. Ferruccio Rattazzi; e

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 30 ottobre 2020 del Tribunale di Alessandria c:he aveva affermato la penale responsabilità di Sonny Francesco Chino per i reati di furto in abitazione aggravato, sostituzione di persona e falsificazione di certificazione amministrativa, condannandolo alla pena di giustizia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso Sonny Francesco Chino, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di tre motivi; - il primo motivo, con il quale si duole della violazione dell'art. 530 cod. proc. pen., della illogicità della motivazione e dell'omessa assunzione di una prova decisiva in ordine all'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile, atteso che la violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. non è sanzionata da alcuna nullità e può rilevare solo se determini una illogicità o contraddittorietà della motivazione, mentre nel caso di specie la Corte di appello ha fornito in ordine all'attendibilità del riconoscimento una adeguata motivazione, esente da manifesta illogicità o contraddizioni e la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di c:ui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270); - il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è inammissibile, atteso solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv. 276288) e la media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288), cosicché, in applicazione del principio sopra esposto, la entità della pena, inferiore alla media edittale, risulta adeguatamente motivata; - che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'importo della somma liquidata a titolo di spese processuali in favore della parte civile, è inammissibile, atteso che l'importo indicato nel dispositivo della sentenza depositata è diverso da quello che è indicato nel dispositivo letto in udienza e che è destinato a prevalere, dovendo a tale contrasto porsi rimedio non attraverso il ricorso per cassazione, ma mediante un provvedimento di correzione (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852;

Sez. 1, n. 10278 del 25/02/2010, Attanasio, Rv. 246787; Sez. 5, n. 17696 del 18/02/2009, Martucci, Rv. 243615) che, peraltro, è stato già emesso dalla Corte di appello in data 2 settembre 2021, cosicché il motivo risulta in ogni caso inammissibile per carenza di interesse; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensu dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas