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Ordinanza — n. 24724/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding police witness identity and failure to cite direct source.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24724/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's failure to explain why a police officer's testimony was insufficient did not constitute a violation of the right to a reasoned judgment. The appellant argued that the officer should have been cross-examined on the identity of the actual witness, but the court found no express request for such testimony. Consequently, the court held that the direct source of the testimony remained unknown without a specific party request, rendering the omission non-fatal under existing case law.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The failure to provide specific reasons for rejecting a witness's testimony or for not calling a direct source does not render a judgment inadmissible unless the party expressly requested the witness's citation and the judge omitted it despite such request.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation police witness testimony direct source identification cross-examination rights express party request judicial reasoning testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
254071); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 28029 del 03/06/2009, Vinci
Sez. 4, n. 35913 del 17/01/2012, Ruggieri
Sez. 4, n. 35913 del 17/01/2012, Ruggieri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELI VITTORIO nato a TERMOLI il 28/03/1961 avverso la sentenza del 07/05/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 20 settembre 2016 del Tribunale di Pesaro che aveva affermato la penale responsabilità di Vittorio Gabrieli per due reati di furto aggravato, dei quali uno in abitazione, condannandolo alla pena di giustizia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso Vittorio Gabrieli, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale si duole dell'omessa motivazione sulle doglianze formulate con l'atto di appello in ordine al riconoscimento dell'imputato quale autore dei furti da parte del teste Sandroni, appartenente alla polizia giudiziaria, che per la conoscenza su tale punto si era riferito ad altro teste della polizia giudiziaria, che non era stato escusso; - che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la fonte diretta di quanto riferito dal teste Sandroni è rimasta sconosciuta in quanto nessuna delle parti ha chiesto al teste Sandroni di dichiarare la sua identità e nemmeno ne ha chiesto l'esame e le dichiarazioni de relata sono utilizzabili ove nessuna delle parti si sia avvalsa del diritto di chiedere che sia chiamato a deporre il teste di riferimento, essendo l'ipotesi di inutilizzabilità circoscritta, per legge, solo al caso in cui il giudice abbia omesso la citazione dei testimoni diretti, nonostante l'espressa richiesta di parte (Sez. 6, n. 28029 del 03/06/2009, Vinci, Rv. 244415;

Sez. 4, n. 35913 del 17/01/2012, Ruggieri, Rv. 254071); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d