Criminal appeal dismissed for inadmissibility; voluntary desistance and general mitigating circumstances are matters of merit, not admissible in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Roger Marcello Mazzaro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mazzaro challenged his conviction for attempted aggravated theft, arguing the appellate court wrongly rejected voluntary desistance and general mitigating circumstances. The court ruled that such arguments require specific, undeniable proof of factual distortion to be admissible, whereas general assessments of evidence and mitigating factors fall within the exclusive domain of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, comma 3, cod. pen.; Art. 133, cod. pen. Appeals challenging the rejection of voluntary desistance or general mitigating circumstances are inadmissible unless they demonstrate a clear and undeniable distortion of the evidence or fail to reference the decisive elements considered by the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZARO ROGER MARCELLO nato a MILANO il 08/03/1972 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 25 agosto 2020 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di Roger Marcello Mazzaro per il reato di concorso in tentato furto aggravato, condannandolo alla pena di giustizia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso Roger Marcello Mazzaro, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi; - che il primo motivo, con il quale lamenta la violazione dell'art. 56, terzo comma, cod. pen e l'illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello illegittimamente disapplicato la causa di non punibilità della desistenza volontaria, è inammissibile perché ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazDne e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406) e nel caso di specie il ricorrente risulta duole della valutazione della prova, cosicché la censura risulta attinente al merito e come tale inammissibile in questa sede; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che in tema di attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e che, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha motivato facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende