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Ordinanza — n. 24721/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against denial of generic mitigating circumstances due to lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24721/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's denial of generic mitigating circumstances for the defendant. The appellant argued that the trial court violated Article 62-bis of the Penal Code and failed to provide sufficient reasoning for rejecting these circumstances. The court rejected this claim, ruling that the appellate judge's factual assessment regarding the defendant's prior criminal record was non-appealable and legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; In appeals for criminal matters, the denial of generic mitigating circumstances is based on a non-appealable factual judgment by the trial judge, provided the reasoning is consistent and addresses the relevant elements under Article 133 of the Penal Code.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances Article 62-bis Penal Code factual judgment non-appealable prior criminal record inadmissible appeal Article 133 Penal Code procedural economy aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha motivato facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, P.v.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEPE SAVERIO nato a FOGGIA il 18/04/1979 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; t.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bali ha confermato la sentenza del 24 ottobre 2013 del Tribunale di Foggia che aveva affermato la penale responsabilità di Saverio Sepe per il reato di furto aggravato, condannandolo alla pena di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen e la carenza ed illoqicità della motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che in tema di attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità,, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, P.v. 271269) e che, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha motivato facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d