Italian court dismisses appeal against aggravated theft conviction for manifestly unfounded violation of mitigation articles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Del Gaudio's appeal against his aggravated theft conviction inadmissible. The appellant argued a violation of articles 62-bis and 133 of the Penal Code regarding generic mitigating circumstances. The court rejected this claim, ruling that the lower court's factual assessment on mitigating factors is unchallengeable in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis; 133 cod. pen.; The judgment on generic mitigating circumstances is a factual finding unchallengeable in cassation, requiring only non-contradictory reasoning referencing decisive elements without considering every favorable or unfavorable fact.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GAUDIO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 30/11/1989 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 13 luglio 2016 del Tribunale di Siena che aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Del Gaudio per due reati di furto aggravato, condannandolo alla pena di giustizia. - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso Giuseppe Del Gaudio, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen; - che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che in tema di attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e che, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha motivato facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d