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Ordinanza — n. 24717/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24717/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24717/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIELLO GIANCARLO nato il 13/12/1951 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA(dato avviso alle parti; ) udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del 30 gennaio 2020 del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di Giancarlo Maiello per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e l'aveva condannato alla pena di giustizia, e in particolare ha disapplicato la recidiva ed applicato le attenuanti generiche, riducendo la pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso Giancarlo Maiello, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un solo motivo con il quale si duole dell'omessa motivazione della sentenza; - che il motivo di ricorso è inammissibile, atteso che, in tema di patteggiamento in appello come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24717/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del 30 gennaio 2020 del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di Giancarlo Maiello per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e l'aveva condannato alla pena di giustizia, e in particolare ha disapplicato la recidiva ed applicato le attenuanti generiche, riducendo la pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso Giancarlo Maiello, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un solo motivo con il quale si duole dell'omessa motivazione della sentenza; - che il motivo di ricorso è inammissibile, atteso che, in tema di patteggiamento in appello come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta sanzioni pecuniarie irregolarità finanziarie pagamento dell'ammenda pena di recesso attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIELLO GIANCARLO nato il 13/12/1951 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA(dato avviso alle parti; ) udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del 30 gennaio 2020 del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di Giancarlo Maiello per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e l'aveva condannato alla pena di giustizia, e in particolare ha disapplicato la recidiva ed applicato le attenuanti generiche, riducendo la pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso Giancarlo Maiello, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un solo motivo con il quale si duole dell'omessa motivazione della sentenza; - che il motivo di ricorso è inammissibile, atteso che, in tema di patteggiamento in appello come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de