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Ordinanza — n. 24716/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for non-requested conditional sentence suspension, ruling defendant cannot complain without prior request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24716/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Abdelghani Nouri, challenged a partial reform of his aggravated assault conviction by arguing the appellate court failed to apply conditional sentence suspension. The court rejected this claim because the appellant admitted he never requested the benefit during the trial, establishing that a defendant cannot later complain about its non-granting without having made a prior request.

Regesto Legislator

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Art. 64, comma 1, c.p.; Art. 169, comma 1, c.p.p.: The defendant cannot complain via cassation regarding the non-application of conditional sentence suspension if they did not request the benefit during the trial, as the appellate court's duty to motivate the refusal is satisfied by the absence of a request.

Parole chiave

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conditional sentence suspension non-requested benefit cassation inadmissibility appellate court duty procedural request requirement peggioramento di uno stato anteriore pene condizionali revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 64, comma 1, c.p.
Art. 169, comma 1, c.p.p.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
275376); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOURI ABDELGHANI nato il 01/01/1974 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza del 13 febbraio 2020 del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di Abdelghani Nouri per il reato di lesione personale aggravata dall'uso dell'arma condannandolo alla pena di giustizia; in particolare ha applicato le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso Abdelghani Nouri, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un solo motivo con il quale si duole dell'omessa applicazione della sospensione condizionale della pena, pur ammettendo di non avere chiesto l'applicazione di detto beneficio; - che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che le Sezioni Unite hanno affermato in tema di sospensione condizionale della pena, che fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere- dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez.

U., n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec