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Ordinanza — n. 24714/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and reliance on different factual reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24714/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giuseppe Cristallo's appeal against the conviction for counterfeiting a vehicle license plate inadmissible. Cristallo argued that mere circulation with a fake plate did not constitute a crime and claimed non-punishment due to lack of habitual behavior. The court rejected these grounds as they relied on a different factual reconstruction and were too generic to challenge the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 364, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it relies on a different factual reconstruction or presents generic arguments without specifically attacking the reasons for the lower court's findings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual reconstruction standard habitual behavior defense counterfeiting vehicle plates costs of appeal contravvenzione alla circolazione contraffazione di merci abuso della licenza e delle targhe

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 364, cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. peri.
Artt. 477 e 482 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTALLO GIUSEPPE nato a MATERA il 12/08/1982 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del 3 novembre 201;7 del Tribunale di Matera nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di Giuseppe Cristallo per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. per avere contraffatto la targa di un ciclomotore; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso Giuseppe Cristallo, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi; - che il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato sostiene che, essendo egli stato sorpreso mentre si limitava a spingere il ciclomotore recante la targa contraffatta, non vi sarebbe prova che egli sia l'autore della contraffazione ed il mero fatto di circolare con un ciclomotore dotato di targa falsificata non integrerebbe reato, è inammissibile perché trattasi di motivo che poggia su una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dai giudici del merito e fondata su una diversa valutazione del materiale probatorio; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale si invoca l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. peri., è inammissibile perché generico laddové si limita a negare l'abitualità del comportamento, senza attaccare le ragioni poste dai giudici del merito a base della ritenuta abitualità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec