Sentenza — n. 24712/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pistoia ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Pistoia del 24 maggio 2018 che ha affermato la penale responsabilità di Aldo Morelli e Luana Ferradini per il reato di percosse, condannandoli alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, in favore della persona offesa Salvatore Maiorano, costituitosi parte civile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 152 cod. pen; Sentenza — n. 24712/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono fondati. I ricorrenti hanno allegato al loro atto introduttivo il verbale del 19 giugno 2000 di remissione della querela con contestuale accettazione della remissione da parte loro. Ne deriva che ai sensi dell'art. 152 cod. pen., i reati sono ormai estinti per remissione di querela intervenuta prima della scadenza del termine per proporre ricorso e prima della maturazione del termine di prescrizione del reato. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MORELLI ALDO nato a LAMPORECCHIO il 28/02/1950 FERRADINI LUANA nata a LAMPORECCHIO il 28/04/1953 avverso la sentenza del 02/03/2020 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pistoia ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Pistoia del 24 maggio 2018 che ha affermato la penale responsabilità di Aldo Morelli e Luana Ferradini per il reato di percosse, condannandoli alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, in favore della persona offesa Salvatore Maiorano, costituitosi parte civile.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso Aldo Morelli e Luana Ferradini, a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi ad un unico motivo con il quale deducono che il reato è estinto per remissione della querela.
3. I ricorsi sono fondati. I ricorrenti hanno allegato al loro atto introduttivo il verbale del 19 giugno 2000 di remissione della querela con contestuale accettazione della remissione da parte loro. Ne deriva che ai sensi dell'art. 152 cod. pen., i reati sono ormai estinti per remissione di querela intervenuta prima della scadenza del termine per proporre ricorso e prima della maturazione del termine di prescrizione del reato. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
4. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., gli imputati devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione della querela. Pone le spese del procedimento a carico dei querelati Morelli Aldo e Ferradini Luana. Così dec