Criminal appeal dismissed for non-compliance with appeal reasons; defendant's claim of lack of intent rejected by court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Bernardo Spagnolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Spagnolo argued he was merely a nominal shareholder unaware of the administrator's fraudulent withdrawals, claiming no criminal intent existed. The court rejected this, noting the lower court found he knowingly participated in fraudulent acts by issuing checks and authorizing transactions contrary to the company's social purpose.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 363, cod. proc. pen.: An appeal must strictly address the reasons given by the appellate court; failure to confront the specific findings regarding the defendant's knowledge and participation renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAGNOLO BERNARDO nato a BRINDISI il 02/05/1979 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di LECC:E dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; fr
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi del 27 ottobre 2016 nella parte in cui ha affermato la penale responsabilità di Bernardo Spagnolo per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, condannandolo alla pena di giustizia, riformandola quanto alla durata delle pene accessorie fallimentari; - che il motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole della violazione della legge penale e della contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, sostenendo che, poiché egli era un mero prestanome ed era all'oscuro delle distrazioni attuate dall'amministratore di fatto, non potrebbe ravvisarsi il dolo del delitto a lui ascritto, è inammissibile poiché non si confronta con le ragioni poste alla base della decisione della Corte di appello, che ha affermato che egli era ben consapevole delle condotte distrattive alle quali ha partecipato emettendo assegni e autorizzando operazioni sul conto corrente della società finalizzate al conseguimento di obiettivi estranei all'oggetto sociale; secondo la decisione qui impugnata, egli ha partecipato alle distrazioni anche con una condotta commissiva e non solo omissiva; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d