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Ordinanza — n. 24705/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24705/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24705/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANFILIPPO MANUEL MASSIMO nato a MILANO il 01/09/1992 avverso la sentenza del 25/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 27 settembre 2019 nella parte in cui ha affermato la penale responsabilità di Manuel Massimo Sanfilippo per il reato di cui all'art. 494 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia, senza applicare le circostanze attenuanti generiche; - che il motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole della mancanza della motivazione in ordine al diniego delle predette circostanze, è inammissibile per la sua estrema genericità, in quanto omette di confrontarsi con gli argomenti posti dalla Corte territoriale a base della sua decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Regesto Legislator

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art. 494 cod. pen; Ordinanza — n. 24705/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 494 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia, senza applicare le circostanze attenuanti generiche; - che il motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole della mancanza della motivazione in ordine al diniego delle predette circostanze, è inammissibile per la sua estrema genericità, in quanto omette di confrontarsi con gli argomenti posti dalla Corte territoriale a base della sua decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Parole chiave

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attenuazione della pena ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario condono delle spese procedurali indennità del difensore d'ufficio sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 494 cod. pen
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 27 settembre 2019 nella parte in cui ha affermato la penale responsabilità di Manuel Massimo Sanfilippo per il reato di cui all'art. 494 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANFILIPPO MANUEL MASSIMO nato a MILANO il 01/09/1992 avverso la sentenza del 25/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 27 settembre 2019 nella parte in cui ha affermato la penale responsabilità di Manuel Massimo Sanfilippo per il reato di cui all'art. 494 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia, senza applicare le circostanze attenuanti generiche; - che il motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole della mancanza della motivazione in ordine al diniego delle predette circostanze, è inammissibile per la sua estrema genericità, in quanto omette di confrontarsi con gli argomenti posti dalla Corte territoriale a base della sua decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2