Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24699/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24699/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24699/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FENDERICO CARLO nato a NAPOLI il 23/02/1964 FENDERICO CHIARA nata a COMO il 12/04/1991 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como del 24 giugno 2020 che ha affermato la penale responsabilità di Carlo Fenderico e Chiara Fenderico per il reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, primo comma, n. 4, r.d. n. 267 del 1942, con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, condannandoli alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale gli imputati lamentano violazione di legge e mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità, è inammissibile, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione esente da contraddizioni o illogicità; - che il secondo motivo di ricorso, laddove gli imputati si dolgono dell'omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché queste sono state applicate a Chiara Fenderico e, quanto a Carlo Fenderico, deve osservarsi che, in 1:ema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli Faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutt gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); nel caso di specie, la Corte di appello ha adeguatamente motivato facendo riferimento alla gravità del danno, all'assenza di condotte riparatorie ed al maggior ruolo svolto dall'imputato nella commissione del reato; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 24699/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 217, primo comma, n. 4, r.d. n. 267 del 1942, con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, condannandoli alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale gli imputati lamentano violazione di legge e mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità, è inammissibile, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione esente da contraddizioni o illogicità; - che il secondo motivo di ricorso, laddove gli imputati si dolgono dell'omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché queste sono state applicate a Chiara Fenderico e, quanto a Carlo Fenderico, deve osservarsi che, in 1:ema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli Faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutt gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); nel caso di specie, la Corte di appello ha adeguatamente motivato facendo riferimento alla gravità del danno, all'assenza di condotte riparatorie ed al maggior ruolo svolto dall'imputato nella commissione del reato; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

Generato dall'IA
ristrettezza finanziaria irregolarità finanziarie circostanze attenuanti sanzioni pecuniarie motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FENDERICO CARLO nato a NAPOLI il 23/02/1964 FENDERICO CHIARA nata a COMO il 12/04/1991 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como del 24 giugno 2020 che ha affermato la penale responsabilità di Carlo Fenderico e Chiara Fenderico per il reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, primo comma, n. 4, r.d. n. 267 del 1942, con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, condannandoli alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale gli imputati lamentano violazione di legge e mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità, è inammissibile, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione esente da contraddizioni o illogicità; - che il secondo motivo di ricorso, laddove gli imputati si dolgono dell'omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché queste sono state applicate a Chiara Fenderico e, quanto a Carlo Fenderico, deve osservarsi che, in 1:ema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli Faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutt gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); nel caso di specie, la Corte di appello ha adeguatamente motivato facendo riferimento alla gravità del danno, all'assenza di condotte riparatorie ed al maggior ruolo svolto dall'imputato nella commissione del reato; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende. Così