Italian court dismisses appeal against criminal conviction for fraudulently committed bankruptcy due to insufficient motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Tucci's appeal against his criminal conviction for fraudulent bankruptcy inadmissible. Tucci argued the lower court lacked adequate reasoning regarding the facts and the denial of mitigating circumstances, but the court found the appellate court's motivation sufficient and free from contradictions. Consequently, the appeal was rejected, and Tucci was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded because the appellate court provided adequate and non-contradictory reasoning, and generic complaints regarding the lack of motivation do not justify reopening the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 30/03/1973 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 27 giugno 2019 che ha affermato la penale responsabilità di Giuseppe Tucci per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, condannandolo alla pena di giustizia. - che il primo motivo di ricorso, con il quale il Tucci lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto e alla affermazione di penale responsabilità, è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione, esente da contraddizioni ed illogicità, indicando le ragioni di infondatezza del gravame, mentre il ricorrente non si confronta con tali ragioni, cosicché il motivo risulta inammissibile anche perché generico; - che il motivo di ricorso è manifestamente infondato anche laddove il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, atteso che a tale proposito la Corte territoriale ha fatto riferimento alla particolare intensità del dolo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis