Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for fraud and illegal entry, ruling appeal manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Elvis Ballhysa inadmissible, confirming his conviction for fraud and illegal entry. The appellant argued for the precedence of mitigating circumstances over recidivism and questioned the sentencing justification, but the court found these claims manifestly unfounded. The decision relied on the statutory prohibition against the precedence of mitigating factors and established that a sentence below the median requires only a general reference to sentencing criteria rather than detailed justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, comma 4, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.: The appeal is inadmissible when the appellant contests the precedence of mitigating circumstances over recidivism, as the law expressly forbids such precedence; furthermore, a sentence below the median edictal limit is sufficiently motivated by a general reference to the criteria listed in the relevant article.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLHYSA ELVIS nato il 30/12/1984 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia del 13 luglio 2020 che ha affermato la penale responsabilità di Elvis Ballhysa per i reati di cui agli artt. 495 e 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998, condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di giustizia. - che il motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole del diniego della prevalenza delle attenuanti sulla recidiva e della mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, stante il divieto di prevalenza di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., e considerato che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri socigettivi ed oggettivi elencati dall'art.133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv. 276288); nel caso di specie la pena risulta inferiore alla media edittale e, in applicazione del principio appena esposto, essa risulta ben motivata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso