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Ordinanza — n. 24691/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for attacking merits and being generic regarding motive.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24691/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Leonarda Colavito's appeal against the Lecce Court of Appeal inadmissible. Colavito argued the lower court failed to adequately justify the criminal liability for grave threats and the specific threatening nature of her words. The court rejected this because the argument sought a re-evaluation of the facts, which belongs to the merits and was already sufficiently addressed by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal attacking the merits of the case or containing generic arguments without specific confrontation with the lower court's reasoning is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility attack on merits generic appeal grounds lack of specific confrontation procedural dismissal motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, c:omma 1, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLAVITO LEONARDA nata a PALAGIANO il 13/12/1942 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DMITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 9 settembre 2019 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di Leonarda Colavito per il reato continuato di minaccia grave, con le attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante, condannandola alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Leonarda Colavito, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e dolendosi della carenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato ed il particolare del carattere minatorio delle frasi pronunciate.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo, volto ad invocare una rivalutazione del significato delle frasi rivolte alla vittima, attiene al merito e come tale è inammissibile in questa sede; inoltre sul punto la Corte si è già pronunciata con motivazione adeguata ed esente da contraddittorietà o illogicità e la ricorrente non si confronta con gli argomenti posti a base della decisione, cosicché il motivo risulta generico.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, c:omma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso