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Ordinanza — n. 24690/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for missing statutory grounds, ruling it inadmissible under simplified procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24690/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant's complaint regarding the lack of evaluation of acquittal grounds fell outside the specific grounds permitted under the simplified procedure. The defense argued that the trial court failed to assess causes for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court noted that only limited grounds such as errors in the defendant's will or legal qualification are admissible in this streamlined process. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals under the simplified procedure are strictly limited to specific grounds; complaints regarding the non-evaluation of acquittal causes are inadmissible unless the party is at fault.

Parole chiave

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simplified procedure inadmissible appeal acquittal grounds Criminal Procedure Code procedural fault ritiro della querela penale imputazione per reati di stupefacenti rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione lamentando la mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
pen, il Tribunale di Roma ha applicato all'imputato la pena da lui richiesta, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione lamentando la mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DODA ELON nato il 03/05/1994 avverso la sentenza del 03/11/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen, il Tribunale di Roma ha applicato all'imputato la pena da lui richiesta, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione lamentando la mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché la censura esule da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.

Al di fuori dei predetti casi, questa Suprema Corte dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata, in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis, e dell'ad 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610,, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

Nel caso di specie, la difesa ha invece censurato la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

2. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.P.Q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 m