Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24687/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal criticism and factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24687/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of complaint lacked specific legal criticism and addressed only factual profiles already sufficiently motivated. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize a specific sentencing mitigation under Article 73, paragraph 5, of the Drug Trafficking Law, arguing the facts did not warrant leniency. The court rejected this, noting the existing evidence of multiple buyers, drug concealment methods, and significant monetary value fully supported the original conviction and sentencing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the complaint is formulated without specific legal criticism and concerns only factual profiles adequately supported by the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking sentencing cassation inadmissibility lack of specific criticism factual grounds appeal Article 73 Drug Law imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Con sentenza del 12 marzo 2021, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Bari del 5 novembre 2015, resa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputata era stata condannata, per il reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 51063 del 27/09/201E
309 del 1990, che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti (Sez. U, n. 51063 del 27/09/201E, Rv.
Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010
274076), ovvero il dato qualitativo e quantitativo, nonché gli altri parametri richiamati dalla disposizione: mezzi, modalità, circostanze dell'azione (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLINO APOLLONIA nato a BARI il 06/07/1977 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 marzo 2021, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Bari del 5 novembre 2015, resa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputata era stata condannata, per il reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo di doglianza, la violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di doglianza è formulato in modo non specifico, non contenendo alcun concreto riferimento critico a sostegno, e ha comunque ad oggetto profili fattuali sui quali la motivazione della sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente. Come ben evidenziato dalla Corte territoriale, in totale continuità con il giudice di primo grado, la qualificazione giuridica del reato è corroborata dal quadro istruttorio, rappresentato dagli esisti del monitoraggio della polizia giudiziaria, da cui emergono la pluralità degli acquirenti, le modalità di occultamento della droga, la significatività del dato ponderale, il rinvenimento di sostanze da taglio e di una cospicua somma di denaro nella medesima abitazione, oltre alla documentazione relativa alla contabilità dell'attività illecita.

È sufficiente qui ricordare, quanto all'ambito di applicazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti (Sez. U, n. 51063 del 27/09/201E, Rv. 274076), ovvero il dato qualitativo e quantitativo, nonché gli altri parametri richiamati dalla disposizione: mezzi, modalità, circostanze dell'azione (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rv. 247911).

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ma